Il caso “Perincek - Svizzera”: la fine di una repressione

di

Aytekin Kaan Kurtul

 

Il cosiddetto "genocidio armeno" è stato, da tanti anni, un evento considerato "storico" senza alcun discussione nella maggior parte del continente europeo. Secondo l'opinione generale, esso era equivalente all'olocausto, cioè al risultato di una serie di "atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso" e il popolo armeno si offendeva quando una tale atrocità veniva negata da "razzisti/nazionalisti" turchi, i quali venivano spesso "pagati" dallo stato turco per "negare" il "genocidio". Perciò espressioni come "giovani turchi" non si dovrebbero usare e la "negazione" di questo atto indiscutibile, quando ciò fosse possibile, dovrebbe essere sanzionata.

 In questo periodo abbastanza lungo, i turchi (o "nazionalisti turchi", come venivano spesso descritti dai media) hanno sempre cercato dei mezzi per esprimersi e per dire la loro su un accusa che, secondo loro, insultava i sacrifici del loro popolo senza alcun rilevanza storica - e perciò avevano una richiesta molto semplice: un dibattito scientifico sui fatti storici.

Questa richiesta, ovviamente, è stata negata - anzi, in alcuni paesi europei sono stati proposti disegni di legge che penalizzavano la "negazione" del cosiddetto "genocidio armeno": un tale disegno di legge è stato dichiarato incostituzionale da parte del "Conseil Constitutionnel" in Francia mentre in Svizzera, Slovacchia e Slovenia è stato approvato ed è entrato in vigore. In seguito, come in tutti i casi nella storia provocati dall’indiscutibilità", tutti i turchi dissenzienti sono stati denominati "negazionisti" o, in altre parole, sono stati discriminati.

Uno di loro è Doğu Perinçek, dottore di diritto costituzionale e Presidente del Partito dei Lavoratori, il partito comunista più grande della Turchia. Egli, in una manifestazione organizzata dalla comunità turca in Svizzera nel 2005, si era riferito al cosiddetto "genocidio armeno" come a "una bugia internazionale, diffusa dalle potenze imperialiste che avevano invaso il nostro paese dopo il 1918".  In seguito, era stato impugnato da parte dell'Associazione "Svizzera -Armenia" ed era stato condannato da due corti svizzere per "discriminazione razziale" ex articolo 261bis 4a comma del codice penale svizzero, interpretato secondo il riconoscimento del cosiddetto "genocidio armeno", la negazione del quale, nel quadro della norma menzionata, è penalizzata. In seguito, il caso era stato portato davanti alla Corte EDU a Strasburgo nel 2008.

Dopo un processo di cinque anni, nel silenzio dei media italiani, la Corte EDU ha recentemente deciso a favore di Perinçek, condannando la Svizzera per aver violato l'articolo 10 (il quale tratta della libertà di espressione) della Convenzione.

Ma come si è arrivati a questo punto dopo anni di repressione e alla presenza di un consenso pubblico in quasi tutto il continente? Adesso osserviamo i fatti storici, politici e giuridici.

La difesa di Perinçek in Svizzera

Dopo il suo discorso in cui aveva definito il cosiddetto "genocidio" come "una bugia internazionale", Perinçek è stato detenuto dalla polizia il 25 luglio 2005 e, sempre lo stesso giorno, è stato interrogato dalla procura nel comune di Winterthur del Canton Zurigo. L'argomentazione di Perinçek durante l'interrogazione era basata su tre punti:

- Il concetto del "genocidio" è strettamente legale e gli eventi del 1915 non sono definibili come tali. Tali eventi riguardano una violenza interetnica (qui Perinçek usa l'espressione tedesca "völkerschlacht") provocata dalle potenze imperialiste (tra le quali v'erano la Gran Bretagna, la Terza Repubblica Francese e, pur non essendo imperialista nel senso leninista, l'Impero Russo) in cui gli armeni sono stati strumentalizzati, massacrando circa 500.000 turchi e curdi. Peraltro, questa questione è un dato storico e non politico: perciò l'Assemblea Federale Svizzera non può decidere su di essa.

- In Turchia gli individui hanno il diritto di riferirsi agli eventi del 1915 come a un "genocidio", mentre in Svizzera un'opinione contraria a quella dominante è sanzionata.

- Ogni Stato ha l'autorità di fare le proprie leggi, però questa autorità non è assoluta: tutte le leggi devono essere adeguate ai diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale. La legge a cui ci si riferisce è contraria alla libertà di espressione, garantita nella maggior parte delle costituzioni nel mondo.

Sempre durante l'interrogazione a Winterthur, Perinçek ha chiamato l'inchiesta "una reminiscenza dell'Inquisizione" e ha affermato: "Considero l'accusa di razzismo un insulto alla mia persona, io sono comunista e lotto per la fratellanza dei popoli."

Due anni dopo, Perinçek si è presentato davanti alla corte penale a Losanna per le stesse accuse. Durante il processo, Perinçek si è riferito principalmente alle fonti russe e armene per fare un discorso storico affermando che "questo non è un processo giuridico".

Nel suo discorso, Perinçek si è lamentato del fatto che le sue fonti sono state denominate "bolsceviche" nel senso "dispregiativo" dicendo: "Vedo che la Corte si piega alla malattia dell'anticomunismo invece di essere imparziale. Il comunismo è una parte del patrimonio culturale dell'Europa e la Corte non può cambiare questo dato di fatto con affermazioni dispregiative. L'Europa non può andare da nessuna parte se non riconosce l'importanza di Marx, Engels e Lenin."

Perinçek ha continuato il suo discorso soffermandosi sulle memorie del Presidente del Partito Dashnaq armeno (il più diffuso e armato in quel periodo) e del Primo Ministro della Repubblica Armena del periodo, Hovannes Kaciaznuni , il quale ammetteva la responsabilità armena nell'intensificazione della violenza interetnica ("Dashnaktsutyun Has Nothing More to Do") e specialmente nei massacri commessi contro la popolazione turca e curda tra il 1914 e il 1920.  Perinçek si è riferito anche alle opere dello storico armeno Lalayan ("Gosarkhiv Armenii") ed ai racconti dei comandanti armeni (tra i quali v'erano Varaam e il famigerato Kanayan, mercenario della Wehrmacht) che avevano affermato di essere "orgogliosi di aver sradicato la presenza musulmana" nelle provincie orientali come Van.

Dopo un processo abbastanza breve, Perinçek è stato condannato a pagare una multa di 16873 franchi svizzeri e una volta terminato il processo in Svizzera, Perinçek ha impugnato la sentenza svizzera davanti alla Corte EDU nel 2008.

Il processo a Strasburgo

Durante il processo a Strasburgo, gli argomenti principali di Perinçek non  erano molto diversi da quelli che aveva portato innanzi alla corte in Svizzera:

- Il cosiddetto "genocidio armeno" è una questione storica e non politica.

- Una legge che intende limitare un dibattito storico è contraria all'articolo 10 della Convenzione.

- Il termine "genocidio" è strettamente legale e nel caso degli eventi del 1915 mancano gli elementi principali per definirli come tali.

- La cosiddetta "negazione" del cosiddetto "genocidio armeno" non è un atto che incita odio razziale verso/nella comunità armena.

La Svizzera, d'altra parte, per difendersi ha accusato Perinçek di "aver abusato dei propri diritti" ex articolo 17 della Convenzione e ha portato avanti tre argomenti principali:

- Il "genocidio armeno" è un evento riconosciuto dalla comunità internazionale e perciò siamo nella presenza di un consenso generale sulla definizione di tale evento come "genocidio".

- C'è un bisogno sociale imperativo per sanzionare la negazione di tali eventi terribili nella storia, con lo scopo di evitare la diffusione dell'odio razziale.

- Secondo la casistica che riguarda l'olocausto la Corte ha avuto la tendenza di rifiutare la negazione del genocidio (come nel caso "Garaudy contro la Francia).

La Corte ha analizzato la situazione ponendosi cinque domande:

- Perinçek ha violato l'articolo 17?

- Le affermazioni di Perinçek hanno minacciato l'ordine pubblico?

- C'è un consenso generale sulla definizione del "genocidio" riguardo gli eventi del 1915?

- Gli eventi del 1915, nel senso legale, sono definibili come un "genocidio"?

- Gli eventi del 1915 sono assimilabili nella casistica riguardo l'olocausto?

Nel corso del processo, tanti dibattiti "storici" sono stati testimoniati nei media europei, soprattutto in quelli francesi - sempre privi della posizione turca. La sentenza, tuttavia, è stata una sorpresa per tutti.

La sentenza della Corte

La sentenza della Corte EDU è stata pubblicata il 17 dicembre 2013.

In primis, la Corte ha trattato la questione riguardo l'accusa della violazione dell'articolo 17 da parte di Perinçek. La Corte ha stabilito che non c'è stata una violazione, affermando "il sig. Perinçek non ha mai rifiutato l'esistenza dei massacri in quel periodo, e si è opposto specificamente alla descrizione di tali eventi come un 'genocidio'. Il rifiuto alla descrizione di tali eventi come un 'genocidio' non può essere percepito come un atto che incita all'odio razziale. La Corte ha dunque deciso che il sig. Perinçek non ha abusato dei propri diritti esprimendo la sua opinione su una questione controversa."

In seguito, la Corte ha trattato gli altri temi dentro il quadro dell'articolo 10.

La prima questione presa in considerazione dalla Corte è stata quella che riguardava "la minaccia all'ordine pubblico". La Corte ha stabilito che non si poteva parlare di una tale minaccia, affermando che l'argomento della Svizzera non era "ben motivato" e che "le affermazioni di Perinçek, pur essendo discutibili, non sono provocatorie".

La Corte ha continuato con la questione del "consenso generale". Riguardo questa nozione, la Corte ha stabilito "Nel contesto del diritto internazionale, la Corte vede che solo 20 dei 190 stati nel mondo hanno riconosciuto la definizione di 'genocidio' riguardo tali eventi. Peraltro, non c'è un consenso neanche tra gli organi svizzeri. In queste condizioni, non si può parlare di un consenso generale."

Per quanto riguarda la definizione del "genocidio", la Corte ha affermato che era "pienamente d'accordo con sig. Perinçek nel senso che la nozione del 'genocidio' è strettamente legale e difficile da attribuire.  La nozione del 'genocidio' ha sempre avuto questa caratteristica e questa Corte non è stata convocata per determinare l'attribuibilità di essa."

In questo contesto, però, la Corte ha fatto un'affermazione molto importante che trattava anche la quinta questione e cioè il "collegamento" tra l'olocausto e gli eventi del 1915:  "La Corte ritiene che gli eventi del 1915 non sono assimilabili nella casistica che riguarda l'olocausto, perché nei casi che questa Corte aveva trattato in questo quadro, gli applicanti negavano i fatti storici concretissimi e si trattava di un evento riconosciuto come 'genocidio' dalla comunità internazionale e dalle corti internazionali. Nel nostro caso, è ovvio che il sig. Perinçek non nega i fatti concreti e gli eventi in questione non sono stati riconosciuti dalle corti internazionali come un 'genocidio'. [...] Perciò è ancora una questione aperta al dibattito storico."

Alla fine, la Corte ha affermato che le corti svizzere non avevano applicato "il margine di apprezzamento" e ha stabilito che la Svizzera aveva violato l'articolo 10 della Convenzione.

Le riflessioni politiche ed accademiche

La sentenza della Corte è stata accolta con entusiasmo sopratutto in Turchia e in Azerbaigian, i due paesi che non hanno mai accettato le tesi occidentali. Sia i diplomatici turchi che i diplomatici azerbaigiani si sono congratulati con Perinçek e i comunisti turchi l'hanno chiamato "eroe dei diritti umani".

In Armenia e in Francia, dall'altra parte, la sentenza è stata considerata "la sconfitta di una causa umanitaria". I giuristi armeni hanno pensato  di spingere la Svizzera a fare un ricorso, partendo dalle opinioni dissenzienti, negando i grossi errori (come affermare che la Turchia è tra i paesi che hanno riconosciuto il cosiddetto "genocidio armeno") degli autori di esse.

Nel mondo accademico, d'altra parte, la sentenza è stata accolta come "una decisione ragionevole". Infatti, il trimestrale "Cambridge Journal of International and Comparative Law", pubblicato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cambridge, ha lodato la sentenza affermando che essa "ha fermato la giurisprudenza svizzera, che stava per dare vita ad una forma di 'dittatura del pensiero unico'"  e che “ha stabilito chiaramente che la nozione del 'genocidio' è strettamente legale".

A mio giudizio la sentenza sul caso "Perinçek - Svizzera" non ha soltanto creato un precedente nella giurisprudenza europea, ma allo stesso tempo ha prevenuto la repressioni ulteriori verso la comunità turca in Europa e ha creato un nuovo piano per la realizzazione delle relazioni diplomatiche tra la Turchia, l'Azerbaigian e l'Armenia. Perciò, il suo valore non deve essere sottovalutato e deve essere discusso da tutti i punti di vista.